STATUTO

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “KNITVIKTIM“

approvato in Assemblea dei soci

approvato in Assemblea Costituente dei soci

2. Qualora l’associazione risulti iscritta nell’apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (di seguito indicato come “Runts”), l’acronimo “APS” dovrà essere utilizzato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico e la denominazione dell’Associazione sarà quindi “Knitviktim APS”.

2. L’Associazione si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

  • educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  • organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

4. L’Associazione potrà altresì svolgere:

  • attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 117/2017. L’individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio Direttivo;
  • attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le attività di interesse generale di cui al comma precedente, in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 117/2017.

5. In funzione del perseguimento delle finalità istituzionali l’Associazione potrà:

  • partecipare o aderire ad altri enti ed istituzioni che perseguono finalità istituzionali analoghe o complementari;
  • collaborare con le Amministrazioni pubbliche, attivando forme di co-programmazione, co-progettazione, accreditamento, partenariati e convenzioni;
  • collaborare con i soggetti privati, persone fisiche ed enti, preferibilmente mediante la stipula di specifici accordi contrattuali;
  • promuovere, organizzare e gestire, anche in via diretta o mediante convenzioni, impianti sportivi, strutture, aree attrezzate, percorsi e spazi idonei allo svolgimento di attività sportive, motorie, motociclistiche, anche fuoristrada, ricreative, associative e formative, assicurandone una gestione orientata all’accessibilità, alla sicurezza, alla buona conservazione e alla valorizzazione sociale degli stessi.

2. Per perseguire questa missione sociale, l’associazione persegue le seguenti finalità:

  • promuovere la conoscenza, l’apprendimento e la pratica della lavorazione a maglia, della filatura, della tessitura e delle arti tessili affini, attraverso percorsi formativi, attività didattiche, laboratori, incontri, workshop e strumenti di divulgazione, anche digitali, rivolti a soci, appassionati, operatori e alla cittadinanza;
  • creare una comunità attiva, inclusiva e collaborativa di persone interessate alla cultura della maglia e delle arti tessili, favorendo occasioni di incontro, scambio, socialità, condivisione di competenze e partecipazione a progetti comuni, anche mediante reti locali, nazionali e internazionali;
  • tutelare, valorizzare e trasmettere le tecniche tradizionali e contemporanee della maglieria e delle arti tessili, contrastando la perdita di saperi manuali e artigianali, promuovendone lo studio, la documentazione, la sperimentazione e l’evoluzione, con particolare attenzione alle tecniche adottate e divulgate da Elizabeth Zimmermann.

3. Al fine di raggiungere le finalità menzionate al comma precedente, l’Associazionepotrà svolgere le seguenti attività:

4. L’Associazione potrà svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

3. L’Associazione deve sempre essere composta da almeno 7 (sette) associati persone fisiche o da 3 (tre) associazioni di promozione sociale. Se tale numero minimo di associati viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l’Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un’altra sezione del Runts.

5. I soggetti minorenni sono rappresentati dall’esercente la responsabilità genitoriale.

3. Entro 90 (novanta) giorni dalla ricezione della domanda, il Consiglio Direttivo deve comunicare all’aspirante socio l’accoglimento della domanda o l’eventuale rigetto, tramite mail o altro mezzo telematico. L’eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione.

4. Contro il provvedimento di rigetto l’interessato può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l’Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio

5. Il Consiglio Direttivo può proporre, anche su impulso dei soci, l’ammissione a socio onorario di persone fisiche o enti senza scopo di lucro che si sono particolarmente distinti nella collaborazione e nel sostegno all’attività dell’Associazione. La proposta deve essere inserita nell’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria e la decisione sulla proposta sarà deliberata ai sensi dell’art. 13 del presente Statuto.

2. Gli associati hanno il diritto di:

  1. partecipare in Assemblea con diritto di voto;
  • essere informati e coinvolti in tutte le attività ed iniziative dell’Associazione;
  • esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l’associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell’Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo. Non si potranno estrarre copie e/o raccogliere immagini fotografiche dei documenti esaminati.

4. Gli associati hanno il dovere di:

    6. Le quote ed i contributi associativi sono a fondo perduto e pertanto non sono rivalutabili, né trasferibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell’Associazione, di recesso o di esclusione da socio non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato.

    1. decadenza;
    2. esclusione.
    1. recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
    2. morte della persona fisica o scioglimento dell’ente;
    3. mancato pagamento della quota associativa annuale, se prevista, scaduto il termine perentorio assegnato al socio dal Consiglio Direttivo per regolarizzare la propria posizione.

    La quota associativa deve essere versata entro 120 (centoventi) giorni dall’inizio dell’esercizio sociale o dalla comunicazione di accoglimento della domanda di ammissione. Decorso tale termine, il Consiglio Direttivo comunica la sospensione assegnandogli un termine perentorio di 60 giorni per provvedere alla regolarizzazione della propria posizione.

    3. Il Consiglio Direttivo può deliberare l’esclusione di un associato nei seguenti casi:

    1. sopraggiunto superamento del limite di cui all’art. 4 co. 2 del presente Statuto;
    2. comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
    3. persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
    4. aver arrecato all’Associazione danni materiali o d’immagine.

    5. L’associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

    1. volontari non occasionali: sono considerati tali i soggetti che:
    2. hanno accettato di ricoprire una carica sociale senza percezione di nessun tipo di  retribuzione, diretta e/o indiretta, salvo il rimborso delle spese;
    3. sono stati ammessi dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di apposita domanda, a svolgere attività di volontariato con carattere di abitualità.
    4. volontari occasionali: sono considerati tali i soggetti che sono stati ammessi dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di apposita domanda, a svolgere attività di volontariato con carattere di occasionalità.

    2. L’Associazione deve iscrivere in un apposito registro vidimato i volontari, associati o non associati e deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

    3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Pertanto, l’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

    4. Qualora il Consiglio Direttivo stabilisca con propria delibera condizioni e limiti massimi, al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per l’attività, purché queste siano analiticamente documentate o autocertificate ai sensi dell’art. 17 co. 4 del D.lgs. n. 117/2017.

    2. Sono organi sociali:

    1. l’Assemblea dei soci;
    2. il Consiglio Direttivo;
    3. l’organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art.30 del Codice del Terzo settore;
    4. l’organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art.31 del Codice del Terzo settore.

    3. L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo, fermo quanto previsto dall’articolo 16 co. 2 del presente Statuto.

    4. Qualora nominati, l’organo di controllo e dell’organo di revisione sono disciplinati da un apposito regolamento approvato dall’assemblea dei soci. 

    1. Ciascuna riunione degli organi sociali può svolgersi anche mediante videoconferenza o in modalità mista, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

    2. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario verbalizzante, e dove non deve necessariamente trovarsi anche il Presidente; nel caso in cui il segretario e il Presidente della riunione si trovino in due luoghi diversi, la redazione del verbale avverrà comunque a cura del segretario, mentre la sottoscrizione avverrà successivamente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

    2. L’assemblea è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

    3. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio. L’Assemblea può essere inoltre convocata:

    1. su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio Direttivo;
    2. su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto)degli associati.

    4. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece alla convocazione dell’Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine precedente.

    5. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email o altro strumento telematico almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L’avviso deve indicare il luogo, il giorno e l’ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all’ordine del giorno. L’adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

    6. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

    7. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, conservato nella sede dell’Associazione.

    1. È compito dell’Assemblea ordinaria:

    • decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’Associazione;

    3. L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) della metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti (di persona o per delega).

    4. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

    1. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
    2. deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione.

    2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione, l’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) di almeno 1/4 (un quarto) degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

    3. Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto (presenti di persona o per delega).

    1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto, purché risulti in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

    2. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all’associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito a colui che esercita la responsabilità genitoriale sugli stessi.Gli associati minorenni sono quindi computati ai fini del raggiungimento dei quorum assembleari.

    3. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l’indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse fino a 3 (tre) deleghe per associato, tranne nel caso delle assemblee elettive dove è consentita una sola delega per persona. Non possono essere conferite deleghe ai componenti degli organi sociali e agli eventuali dipendenti dell’Associazione.

    4. Per le votazioni delle riunioni dal vivo si procede normalmente con voto palese. Per l’elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, è facoltà procedere con il voto a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti.

    5. Per le votazioni delle riunioni in videoconferenza si procede esclusivamente con il voto palese, salvo decisione diversa del Consiglio Direttivo.

    2. Il Consiglio Direttivo è composto da almeno 3 (tre) membri, secondo quanto stabilito dall’Assemblea all’atto della nomina e dei successivi rinnovi.

    3. Non può essere eletto consigliere, e se nominato decade dalla carica, il soggetto per cui ricorrono le condizioni di cui all’art.2382 del Codice civile e successive modifiche e/o integrazioni.

    6. La convocazione deve pervenire per iscritto ai consiglieri tramite lettera o email o altro strumento telematico almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l’ora e gli argomenti all’ordine del giorno.

    7. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i consiglieri

    8. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro consigliere individuato tra i presenti.

    9. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell’Associazione.

    1. curare l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea degli associati;
    2. redigere il progetto di bilancio di esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
    3. redigere l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
    4. redigere l’eventuale progetto di bilancio sociale, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
    5. nominare il Presidente, il Vicepresidente, ed eventualmente il Tesoriere ed il Segretario dell’Associazione;
    6. costituire eventualmente, al fine di meglio svolgere le proprie funzioni, Gruppi di Lavoro e nominarne il relativo referente secondo le modalità stabile da apposito Regolamento;
    7. decidere sulle domande di adesione all’Associazione e sull’esclusione degli associati;
    1. decidere l’eventuale quota associativa annuale, determinandone l’ammontare;
    2. provvedere, entro un termine congruo, ad informare gli associati in merito all’obbligo di versare la quota associativa entro il termine stabilito in Statuto;
    3. deliberare la convocazione dell’Assemblea;
    4. decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
    5. ratificare o respingere i provvedimenti adottati d’urgenza dal Presidente;
    6. curare la tenuta dei libri sociali dell’Associazione;
    7. deliberare l’eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
    8. deliberare l’istituzione di sezioni o sedi secondarie, in Italia e all’estero;
    9. adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all’attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell’Associazione.

    2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.

    3. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

    1. Ciascun consigliere ha diritto ad un solo voto, sempre che esso non sia cessato ai sensi dell’art. 19 del presente statuto.

    2. Non è ammesso il voto per delega.

    3. Per le votazioni è obbligo procedere con il voto palese.

    4. Il voto può essere espresso anche per corrispondenza o in modalità elettronica, se disciplinato da apposito Regolamento.

    5. In caso di parità nella votazione, prevale il voto del Presidente.

    1. I componenti del Consiglio Direttivo possono cessare anticipatamente rispetto la scadenza naturale del proprio mandato per:

    1. decadenza;
    2. revoca.

    2. Il Consiglio Direttivo prende atto con apposita delibera della decadenza da componente del Consiglio Direttivo nel caso di:

    1. morte;
    2. dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
    3. sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all’art.16, co. 3 del presente Statuto;
    4. perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall’art.7 del presente Statuto.

    3. Il Consiglio Direttivo può proporre all’Assemblea ordinaria la revoca da componente del Consiglio Direttivo, nei seguenti casi:

    1. ingiustificata assenza per più di 3 (tre) riunioni nel corso singolo esercizio sociale;
    2. a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell’Associazione.

    4. Il consigliere colpito da proposta di revoca è sospeso dall’esercizio dei poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Nel corso dell’Assemblea dei Soci che delibererà circa la revoca del componente del Consiglio Direttivo, al consigliere interessato deve essere garantito il diritto al contraddittorio.

    1. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall’incarico per uno o più dei motivi indicati nell’articolo 19 del presente statuto, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione alla prima Assemblea ordinaria utile. Fino alla nuova elezione il Consiglio Direttivo rimane nella composizione risultante a seguito dell’avvenuta cessazione.

    3. Nel caso in cui cessi dall’incarico la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, dovrà convocare l’Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all’elezione dei nuovi consiglieri, i consiglieri cessati rimangono in carica per l’attività di ordinaria amministrazione.

    1. Le cariche sociali sono dei mandati speciali disciplinati dallo Statuto, che vengono conferiti a componenti del Consiglio Direttivo tramite nomina all’interno dello stesso Consiglio Direttivo.

    2. Il Consiglio Direttivo delibera la nomina delle seguenti cariche:

    1. Presidente;
    2. Vicepresidente;
    3. Segretario (eventuale);
    4. Tesoriere (eventuale);
    5. Referente dei Gruppi di Lavoro (eventuale).

    4. Le cariche sociali scadono in concomitanza alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo nominante, salvo le cause di cessazione di cui all’art. 26 del presente Statuto.

    1. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:

    1. firmare gli atti e i documenti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
    2. curare l’attuazione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
    3. esercitare, nei casi di urgenza, i poteri del Consiglio Direttivo, sottoponendoli entro 30 (trenta) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
    4. convocare e presiedere l’Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo
    5. curare i rapporti con i singoli soci per consolidare i rapporti organici del Consiglio Direttivo con la base associativa;
    6. essere punto di riferimento per i contatti fra l’Associazione, i suoi organi, la base associativa e fra i vari soggetti che operano nei campi di attività dell’Associazione o collaborano con la stessa;

    1. Il Vicepresidente è il sostituto del Presidente e pertanto deve essere informato e reso partecipe delle decisioni da parte del Presidente.

    2. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nello svolgimento e supervisione delle funzioni organizzative ed esecutive necessarie alla realizzazione concreta dei programmi e delle iniziative sociali e lo sostituisce in caso di assenza, impedimento o cessazione anticipata.

    3. Il Vicepresidente può esercitare le funzioni che il Presidente gli delega espressamente.

    1. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

    2. Il Tesoriere si occupa in generale della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione, e in particolare della tenuta dei libri contabili. In relazione all’entità ed alla complessità degli adempimenti il Tesoriere può essere coadiuvato da volontari, dipendenti oppure da collaboratori esterni. La nomina e l’eventuale trattamento economico di tali soggetti sono stabiliti con deliberazione del Consiglio Direttivo.

    3. La carica di Segretario e di Tesoriere può essere attribuita alla stessa persona.

    1. I Gruppi di Lavoro sono gruppi operativi i quali vengono costituiti secondo le secondo le modalità stabilite da apposito regolamento ed ai quali vengono assegnate specifiche competenze.

    2. Per ciascun Gruppo di Lavoro il Consiglio Direttivo nomina un referente, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento, il quale si occupa di coordinare i lavori del proprio Gruppo di Lavoro di concerto con il Consiglio Direttivo.

    1. decadenza;
    2. revoca.

    2. Il Consiglio Direttivo prende atto con apposita delibera della decadenza della carica sociale nel caso di:

    1. dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
    2. cessazione da componente del Consiglio Direttivo ai sensi dell’art.19 del presente statuto;
    3. grave infermità.

    3. Il Consiglio Direttivo può revocare le cariche sociali con le stesse modalità previste per l’elezione.

    2. In caso di cessazione dall’incarico del Presidente, fino alla nomina della nuova carica, il Vicepresidente assumerà i poteri attribuiti al Presidente.

    3. In caso di cessazione dall’incarico delle altre cariche sociali, fino all’elezione della nuova carica, il Presidente assumerà i poteri attribuiti alla carica.

    1. L’Associazione deve tenere le seguenti scritture:

    2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

    1. L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

    • quote associative;
    • contributi pubblici e privati;
    • donazioni e lasciti testamentari;
    • rendite patrimoniali;
    • attività di raccolta fondi;
    • rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
    • proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
    • ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

    2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria entro 180 giorni, per garantire il rispetto dell’eventuale obbligo di deposito del bilancio presso il RUNTS

    3. Oltre al bilancio l’Associazione è tenuta a redigere e conservare gli eventuali rendiconti previsti dalle disposizioni normative, come ad esempio il rendiconto delle raccolte fondi ed il rendiconto del 5×1000.

    1. Lo scioglimento dell’Associazione è deciso dall’Assemblea straordinaria secondo i quorum previsti dall’art. 14 co. 3 del presente Statuto.

    2. L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale deve essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, secondo quanto previsto dall’art.9 del Codice del Terzo settore.